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F.A.Q. LIBERALITA' ESENTI 2022

AGGIORNATE AL DECRETO AIUTI QUATER 

 

Siamo tenuti a riconoscere queste liberalità in natura?

Assolutamente no, si tratta di liberalità riconosciute spontaneamente dalle Aziende.

 

Per un lavoratore con uso promiscuo dell'automobile aziendale e quindi con il relativo valore riportato in busta paga (C0431 – VALORE CONVENZ. AUTOM.) è applicabile l'esenzione contributiva e fiscale?

L'esenzione è applicabile solo se il valore della liberalità, sommato al valore convenzionale dell'automobile per l'intero anno, non supera l'importo di 3.000 euro.

 

E’ possibile erogare la liberalità sotto forma di buoni spesa acquistati in un sito Internet, o direttamente presso un supermercato/centro commerciale, consegnandoli poi ai lavoratori?

Si, purché nel limite previsto di 3.000 euro pro-capite, trattandosi di una erogazione in natura e non in denaro.

 

E’ possibile erogare buoni spesa a un dipendente e anche rimborsare le spese sostenute dallo stesso per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale?

Si, purché nel limite previsto di 3.000 euro pro-capite.

 

Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il lavoratore può indicare un importo per spese sostenute superiore a 3.000 euro?

Si, ma in questo caso il rimborso avverrà comunque nel limite di 3.000 euro, dedotto l’importo di eventuali buoni spesa già riconosciuti.

 

In aggiunta a questa liberalità, possiamo comunque concedere, o aver concesso, nell’anno in corso il bonus carburante nel limite previsto di 200 euro come da Vostra precedente circolare? 

Si, perché si tratta di due diverse norme, senza alcuna relazione tra loro.
 

Possiamo riconoscere la liberalità solo a una parte dei lavoratori o a un unico lavoratore, nel limite annuo previsto, senza che venga meno l’esenzione da ritenute fiscali e contributi? 

Si, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 04/11/2022.
 

In presenza di lavoratori a tempo pieno e di lavoratori a tempo parziale, dobbiamo riconoscere a tutti la liberalità nella stessa misura? 

No, perché si tratta di due diverse categorie, per cui è possibile stabilire due diversi importi.
 

La liberalità con esenzione può essere anche riconosciuta ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS? 

Si, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 04/11/2022.
 

Possiamo riconoscere la liberalità più volte nell’anno agli stessi lavoratori, senza che venga meno l’esenzione da ritenute fiscali e contributi? 

Si, tenendo presente che per ogni lavoratore, se si superasse il limite previsto, l’intero importo andrebbe assoggettato a tassazione e a contribuzione, come se fosse una erogazione in denaro.
 

Se il rimborso per utenze domestiche non raggiungesse i 3.000 euro, possiamo erogare la differenza in denaro, anziché in buoni spesa? 

Sì, ma l’importo corrispondente andrebbe assoggettato a tassazione e a contribuzione.
 

Il rimborso delle utenze domestiche deve avvenire tramite busta paga o può essere effettuato direttamente? 

Può essere effettuato a parte, tuttavia va comunicato al nostro Studio per l’inserimento nella Certificazione Unica 2023.
 

Come dobbiamo comunicarvi gli importi riconosciuti a ciascun lavoratore? 

Con un semplice messaggio di posta elettronica, eventualmente allegando una lista se il numero dei lavoratori lo
richiedesse, precisando per ciascuno l’importo del buono spesa e/o quello del rimborso delle utenze domestiche, nonché se quest’ultimo è già stato anticipato, oppure se va aggiunto all’importo netto dello stipendio.
 

Possiamo dire ad un dipendente che il buono spesa o il rimborso per utenze domestiche gli vengono riconosciuti per il lavoro prestato? 

No, altrimenti non si tratterebbe di liberalità, ma di retribuzione da assoggettare a tassazione e a contribuzione.